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Somministrazione del personale.

Il lavoro somministrato è un contratto in base al quale l'impresa (utilizzatrice) può richiedere la prestazione di uno più lavoratori ad agenzie autorizzate (somministratori) iscritte in un apposito Albo tenuto presso l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).
La somministrazione di lavoro coinvolge tre soggetti (agenzie, lavoratori, impresa), legati da due diverse forme contrattuali:
  • il contratto di somministrazione stipulato tra utilizzatore e somministratore che ha natura commerciale e può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato;
  • il contratto di lavoro stipulato tra somministratore e lavoratore che può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Il contratto di somministrazione di manodopera esige la forma scritta, in assenza della quale il contratto è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne utilizza la prestazione lavorativa.

Normativa Vigente

Team Leasing

Lo staff leasing è un contratto a tempo indeterminato, modificato dal decreto attuativo del jobs act e in vigore dal 24 giugno 2015, che regola il rapporto tra l’agenzia per il lavoro e il lavoratore.
Il lavoratore può sottoscrive un contratto in staff leasing con l’agenzia, che a sua volta stipula un accordo con l’azienda utilizzatrice.
Il contratto tra agenzia e azienda può essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.
In caso di missione a tempo determinato, una volta terminata, il lavoratore rimarrà dipendente dell’agenzia in attesa di ricollocamento presso altro utilizzatore.
Per questo periodo il lavoratore percepirà un’indennità di disponibilità . L’importo dell’indennità è determinato dalla contrattazione collettiva e non può comunque essere inferiore all’ importo fissato con decreto del Ministero del lavoro.
A differenza dell’ex lavoro somministrato a tempo indeterminato, il contratto può essere applicato a qualsiasi settore ed a qualsiasi tipologia di lavoratore, fatta eccezione come abbiamo detto della pubblica amministrazione.
L’unico limite imposto è che il numero dei lavoratori assunti dall’ utilizzatore non deve superare il 20% del numero dei dipendenti direttamente assunti dall’azienda.
Tale limite viene riscontrato alla data del 1° gennaio dell’anno in cui viene a stipularsi il contratto. La percentuale potrà essere oggetto di modifica da parte della contrattazione collettiva applicabile dall’utilizzatore.
A differenza di prima inoltre, il jobs act, ha abolito l’ obbligo di indicare la causale per la quale si ricorre al lavoro somministrato.
Leggi anche: Contratto part-time tutte le tipologie.

Normativa Vigente

Agenzia Interinale