

Lo staff leasing è un contratto a tempo indeterminato, modificato dal decreto attuativo del jobs act e in vigore dal 24 giugno 2015, che regola il rapporto tra l’agenzia per il lavoro e il lavoratore.
Il lavoratore può sottoscrive un contratto in staff leasing con l’agenzia, che a sua volta stipula un accordo con l’azienda utilizzatrice.
Il contratto tra agenzia e azienda può essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.
In caso di missione a tempo determinato, una volta terminata, il lavoratore rimarrà dipendente dell’agenzia in attesa di ricollocamento presso altro utilizzatore.
Per questo periodo il lavoratore percepirà un’indennità di disponibilità . L’importo dell’indennità è determinato dalla contrattazione collettiva e non può comunque essere inferiore all’ importo fissato con decreto del Ministero del lavoro.
A differenza dell’ex lavoro somministrato a tempo indeterminato, il contratto può essere applicato a qualsiasi settore ed a qualsiasi tipologia di lavoratore, fatta eccezione come abbiamo detto della pubblica amministrazione.
L’unico limite imposto è che il numero dei lavoratori assunti dall’ utilizzatore non deve superare il 20% del numero dei dipendenti direttamente assunti dall’azienda.
Tale limite viene riscontrato alla data del 1° gennaio dell’anno in cui viene a stipularsi il contratto. La percentuale potrà essere oggetto di modifica da parte della contrattazione collettiva applicabile dall’utilizzatore.
A differenza di prima inoltre, il jobs act, ha abolito l’ obbligo di indicare la causale per la quale si ricorre al lavoro somministrato.
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